Condomino moroso: cosa fare
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L’amministratore deve agire per recuperare le quote non pagate entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è diventato esigibile, salvo che l’assemblea lo dispensi (art. 1129 c.c.). Dopo un sollecito e una messa in mora può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo anche senza autorizzazione dell’assemblea (art. 63 disp. att. c.c.).
I passi
- Sollecito con l’estratto conto delle quote dovute.
- Messa in mora con raccomandata A/R, con un termine per pagare.
- Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base del rendiconto approvato.
- Se la morosità dura da sei mesi, sospensione dei servizi comuni separabili, se il regolamento lo consente.
I creditori del condominio
I fornitori non pagati devono rivalersi prima sui condomini morosi. L’amministratore è tenuto a comunicare loro i dati dei morosi se lo chiedono.
Dati catastali e beni del moroso
Per l’anagrafe condominiale e per valutare il recupero servono i dati catastali delle unità: con la visura per codice fiscale vedi tutti gli immobili intestati al moroso in una provincia, con l’ispezione ipotecaria le ipoteche già iscritte.
Domande frequenti
L’amministratore deve chiedere il permesso all’assemblea?
No, per il decreto ingiuntivo contro i morosi non serve l’autorizzazione dell’assemblea.
Il nuovo proprietario paga i debiti del vecchio?
Chi compra risponde in solido con il venditore dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente.