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Diffida e messa in mora con raccomandata A/R

Scegli il caso, inserisci importi e dettagli: il testo si compone da solo. Poi lo spediamo noi come raccomandata con ricevuta di ritorno, senza stampare e senza code.

19,90 €IVA inclusa. Presa in carico subito, consegna in 4-6 giorni lavorativi.

1. Prepara il testo con il modello

Cosa chiedi

Anteprima del testo

Oggetto: messa in mora e diffida al pagamento (art. 1219 c.c.)

Con la presente Vi invito e diffido formalmente a corrispondere la somma di , dovuta a titolo di , e rimasta a oggi non pagata nonostante la scadenza.

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente. La presente costituisce formale messa in mora ai sensi dell’art. 1219 del codice civile, con decorrenza degli interessi di legge.

In mancanza, mi vedrò costretto/a ad agire nelle sedi competenti, senza ulteriore avviso, per la tutela dei miei diritti, con aggravio di spese, interessi e ogni altro onere a Vostro carico.

La presente vale anche ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Distinti saluti.
Mittente, destinatario e firma li inserisci nel passaggio 2. Potrai ancora modificare il testo.

2. Mittente, destinatario e invio

  1. Dati
  2. Controlla
  3. Paga

Mittente

Destinatario

Testo della diffida

Contenuto
Lascia una riga vuota tra un paragrafo e l’altro.
Firma qui sopra
Firma con il dito o il mouse: la riportiamo in fondo alla lettera.
Prezzo: 19,90 €, IVA inclusa. Paghi solo al passaggio successivo.

Quando serve una diffida

Quando qualcuno non paga o non fa quello che si era impegnato a fare: una fattura scaduta, un prestito non restituito, il deposito cauzionale che il proprietario trattiene, lavori lasciati a metà o eseguiti male, un condomino che non paga le quote. È il passo che precede quasi ogni azione legale.

Cosa scrivere

Chi sei, cosa ti è dovuto e perché, entro quando deve essere pagato o fatto e cosa farai se non succede. Il modello qui sopra mette tutto nell’ordine giusto con i riferimenti al codice civile; tu inserisci importi e dettagli e puoi modificare liberamente il testo prima dell’invio.

Come la spediamo

La lettera viene impaginata in PDF con la tua firma, consegnata a Poste Italiane e recapitata come raccomandata con ricevuta di ritorno. Non devi stampare né andare in posta: ricevi subito la copia spedita e poi il numero per seguirla.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra diffida e messa in mora?

La messa in mora (art. 1219 c.c.) è la richiesta scritta di adempiere: da quel momento il debitore è in ritardo a tutti gli effetti e decorrono gli interessi. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) aggiunge un termine, di regola non inferiore a 15 giorni, scaduto il quale il contratto si risolve di diritto. Nel linguaggio comune si usa “diffida” per entrambe.

La raccomandata A/R ha valore legale?

Sì. La raccomandata con ricevuta di ritorno prova l’invio e la data di consegna. Ti mandiamo la copia della lettera spedita, il numero di raccomandata e l’esito della consegna appena Poste lo registra.

Quanti giorni devo dare?

Per una semplice messa in mora non c’è un minimo di legge: 10-15 giorni sono la prassi. Se vuoi che il contratto si risolva automaticamente (art. 1454 c.c.) il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo accordi diversi o natura del contratto.

Serve un avvocato?

Per una diffida non è obbligatorio. Il modello copre i casi più comuni; per importi rilevanti o situazioni complesse ti consigliamo di farti assistere da un legale. Puoi anche caricare in PDF la diffida preparata dal tuo avvocato e la spediamo noi.

Interrompe la prescrizione?

Sì: una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.) e il termine ricomincia da capo. Per questo conviene conservare la ricevuta di ritorno.

Posso mandarla via PEC?

Se il destinatario ha un indirizzo PEC, la PEC ha lo stesso valore della raccomandata A/R. Per privati senza PEC, o se non la conosci, la raccomandata resta la strada sicura.

Cosa succede se non risponde?

Con la ricevuta di consegna in mano puoi rivolgerti a un avvocato per chiedere un decreto ingiuntivo o valutare un’azione davanti al giudice di pace, se l’importo rientra nella sua competenza. Per le quote condominiali l’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.).